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Sembra paradossale che nel tempo della pandemia, quando l’impegno collettivo è tutto proteso a tutelare la salute dei cittadini, si discuta di rendere lecito l’aiuto a togliersi la vita. Il paradosso mette però in evidenza una dinamica che attanaglia la medicina[1]. Se all’impresa biomedica si assegna il compito di dominare i processi biologici e rispondere al desiderio di salute di ciascuno, allora sembra plausibile chiederle – quando fallisce l’obiettivo e la sofferenza viene ritenuta intollerabile – di abbreviare la vita: è l’ultimo passo per esercitare il controllo. Il punto sarebbe invece di interrogarsi sull’impostazione dell’intera impresa: rivedere gli scopi perseguiti dalla medicina e riarticolare, per la tutela della salute e la terapia del dolore, il rapporto fra trattamento delle malattie e prevenzione, tra ospedale e territorio, tra settori sanitario e sociale[2].
La pandemia ha acuito questi interrogativi. L’onda del contagio globale ha, da una parte, smentito il mito del controllo e, dall’altra, evidenziato l’importanza di un atteggiamento di cura che non si limiti ai soli soggetti umani. I collegamenti tra tutti gli esseri viventi sul Pianeta, all’interno di un’unica biosfera, incidono sulla salute: si parla di One Health[3]. Sullo sfondo si staglia una questione antropologica e culturale che va almeno evocata[4], per chiarire come il dibattito giuridico non sia che la punta emergente di un ben più ampio complesso di fattori.
Il Parlamento italiano ha discusso la proposta di legge (PdL) sulla «morte volontaria medicalmente assistita» il 13 dicembre scorso, e il voto è previsto nel prossimo febbraio[5]. Per inquadrare la questione, richiameremo anzitutto alcuni riferimenti giuridici in cui si colloca la PdL. Ci soffermeremo in seguito sugli snodi più rilevanti del suo contenuto, con l’intento di fornire un contributo per il dibattito venturo.
Il contesto: importanti leggi disattese
Per inquadrare il tema è bene partire dalla legge n. 219/2017 su «Consenso informato e Disposizioni anticipate di trattamento» (Dat). Pur non mancando elementi problematici e ambigui, essa è frutto di un laborioso percorso, che ha consentito di raccordare una pluralità di posizioni divergenti[6]. La legge permette di sospendere i trattamenti che – nel dialogo tra operatori sanitari, malato e (per quanto possibile) familiari – sono ritenuti sproporzionati[7]. Essa regolamenta anche, in previsione di una «futura incapacità di determinarsi», l’espressione anticipata del proprio giudizio e la nomina di un fiduciario. Inoltre, promuove le cure palliative e il trattamento del dolore.
Il combinato disposto di questi elementi convalida la differenza, etica e giuridica, tra «lasciar morire» e «far morire»: il quadro delineato permette di operare rimanendo al di qua della soglia che distingue il primo dal secondo[8]. Avrebbe quindi potuto essere un punto soddisfacente su cui arrestarsi, anche perché la legge è ancora poco conosciuta e praticata: dopo due anni dall’approvazione, solo lo 0,7% della popolazione aveva stilato le proprie Dat[9]. Per di più, lo stesso vale per la legge n. 38/2010, anche di grande rilievo per le questioni di fine vita, sull’«accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore»: due preziose opportunità, che rimangono poco e non omogeneamente garantite sul territorio nazionale.
Prima di affrontare altre decisioni legislative sulla materia, sarebbe stato quindi auspicabile lavorare per applicare queste due leggi. Un impegno che tocca dimensioni non soltanto politiche e logistiche, ma anche culturali e formative, e che avrebbe favorito una discussione più consapevole delle risorse disponibili per alleviare la sofferenza[10]. L’attenzione rimane invece focalizzata sul punto finale di una serie di presupposti che non vengono esaminati né ripensati. Evitando di fermarsi solo sulla questione giuridica, una più articolata mediazione politica e culturale avrebbe aiutato a cogliere meglio la densità antropologica dell’argomento e il collegamento con il significato del morire, che a loro volta rimandano al senso del vivere e della cura reciproca all’interno della comunità[11].
La sentenza sulla depenalizzazione dell’aiuto al suicidio
Tuttavia, la pressione è cresciuta sotto la spinta della vicenda di Fabiano Antoniani, più conosciuto come dj Fabo. Rimasto tetraplegico e affetto da cecità a causa di un grave incidente stradale, dopo diversi tentativi di cura, Fabo esprime la volontà di porre fine alla sua vita[12]. Rivoltosi a Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, viene aiutato a realizzare il proprio intento. L’autodenuncia di Cappato dà inizio a un iter giudiziario che porta a una sentenza della Corte costituzionale (n. 242/2019)[13], riguardante l’art. 580 del Codice penale sull’istigazione e l’aiuto al suicidio. I due reati vengono mantenuti dalla Corte, che riconferma anche l’esigenza di proteggere giuridicamente il bene della vita, soprattutto in condizioni di fragilità. Tuttavia, essa riconosce al contempo che l’evoluzione della medicina determina nuove situazioni riguardo al morire.
Su queste basi la sentenza esclude la punibilità di chi «agevola l’esecuzione del proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi», a patto che siano rispettate alcune condizioni: la persona deve essere «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli». Queste condizioni rispecchiano la situazione clinica in cui si trovava dj Fabo. La Corte inoltre sollecita il Parlamento a colmare il vuoto legislativo venutosi a determinare.
Per sottolineare il clima culturale in cui ci troviamo menzioniamo il pronunciamento, per certi aspetti analogo, della Corte costituzionale federale tedesca (26 febbraio 2020)[14]. Esso, in modo più esteso rispetto alla sentenza italiana, esclude la punibilità dell’agevolazione del suicidio da parte di organizzazioni (commerciali), per evitare indebite restrizioni del «diritto di autodeterminarsi alla morte». Un diritto che la Corte ritiene fondato nel più ampio «diritto generale della personalità», risultante dalla combinazione del principio di intangibilità della dignità umana e del diritto al libero sviluppo della personalità. La Corte non esclude che l’assistenza al suicidio possa essere ulteriormente regolamentata, purché si riconosca uno spazio effettivo alla libera autonomia, e infine precisa che in nessun caso è configurabile, a carico di alcuno, un’obbligazione di prestare assistenza al suicidio di un’altra persona.
Il referendum sull’omicidio del consenziente
Un elemento importante dell’attuale scenario è il referendum promosso dall’Associazione Luca Coscioni sull’art. 579 del Codice penale, che tratta dell’omicidio di una persona consenziente. La richiesta è di abrogare le sanzioni che vi sono collegate, salvo nei casi di minore età, infermità mentale o alterazione della coscienza, e consenso carpito con l’inganno o estorto con la violenza. Il risultato sarebbe di permettere l’omicidio senza subordinarlo ad altre condizioni se non quelle che garantiscono la validità del consenso. Si afferma che condizioni analoghe a quelle previste nella sentenza n. 242/2019 sarebbero introdotte successivamente. Ma un ulteriore intervento legislativo non è garantito da alcun vincolo giuridico e rimarrebbe affidato alle incertezze di precari equilibri politici. Nel frattempo, comunque, anche una persona sana ricadrebbe nello spazio aperto dal referendum.
Il referendum abrogativo mostra qui tutta la sua inadeguatezza. Da una parte, infatti, costringe a formulare un’alternativa drastica, che apre una falla enorme senza nessuna assicurazione di poterne modulare gli effetti; dall’altra, pone un quesito su cui la consapevolezza dell’opinione pubblica è assai approssimativa, come mostra l’esito delle leggi sopra menzionate.
Non sappiamo se la Corte dichiarerà il quesito ammissibile. Ma in caso di risposta positiva, possiamo attenderci un elevato numero, se non la maggioranza, di voti favorevoli, considerata la grande quantità di firme raccolte a sostegno del referendum[15]. Si procurerebbe così un grave vulnus nell’ordinamento giuridico riguardo a un bene fondamentale, qual è la vita. In questa congiuntura, la PdL potrebbe costituire un argine, benché imperfetto ed esso stesso problematico: pur senza fornire un argomento giuridico per far decadere il referendum, poiché tratta un articolo diverso del Codice penale, sarebbe tuttavia un punto di appoggio politico per sostenere, quanto meno, un voto contrario.
La proposta di legge e le situazioni cliniche richieste
Quanto al contenuto della PdL, il Parlamento non è vincolato dai pronunciamenti della Corte, fatto salvo il nucleo giuridico-costituzionale della sentenza sull’art. 580. D’altra parte, il Parlamento può riconoscere nella sentenza un indicatore della convergenza raggiungibile tra le diverse posizioni, assumendone le istanze con una propria decisione. Così in effetti sembra muoversi la PdL: «Abbiamo scelto di seguire passo passo le orme tracciate dalla Consulta, perché è l’unica via che può portare all’approvazione»[16], spiega uno dei due relatori, l’on. Alfredo Bazoli (del Pd), consapevole del fuoco incrociato a cui la PdL è sottoposta. Posizione sostenuta anche dal presidente emerito della Corte costituzionale, Giovanni Maria Flick[17]. Esaminiamone quindi i punti principali.
Come la sentenza n. 242/2019, il testo riconosce non un diritto al suicidio, ma la facoltà di chiedere aiuto per compierlo, a certe condizioni[18]. Tali condizioni sono riprese, e parzialmente riformulate, da quanto disposto dalla Corte. L’espressione «patologia irreversibile», utilizzata dalla sentenza, viene restrittivamente qualificata come «a prognosi infausta». D’altra parte, si aggiunge la «condizione clinica irreversibile». Questa aggiunta, comunque correlata da un nesso causale al dolore e alla sofferenza intollerabile, include le situazioni di malattia cronica inguaribile, anche quando non si prevede il decesso a breve scadenza. Una prospettiva problematica, ma sancita dalla Corte con riferimento alla situazione di Fabo, e del resto presente anche in molte vicende giunte alla ribalta dei media.
Notiamo che la descrizione delle situazioni cliniche considerate necessarie per chiedere l’assistenza nel morire, per quanto inizialmente precisate con chiarezza, tendono ad appannarsi con il tempo. Ne è esempio quanto sta avvenendo in Belgio circa la «polipatologia», una situazione in cui la sofferenza non deriva da una specifica malattia, come richiesto dalla legge, ma da una combinazione di diverse e sfumate disfunzioni. Nel loro insieme, però, esse finiscono per consentire l’assistenza al suicidio (o l’eutanasia): si tratta di condizioni molto frequenti nell’età anziana, che giungono fino a coprire la «stanchezza di vivere»[19].
Trattamenti di sostegno vitale
I trattamenti sanitari di sostegno vitale, da cui il malato dipende, sono un’ulteriore condizione che deve essere presente, oltre a quelle appena descritte. La loro definizione non è tuttavia facile da precisare. Lo abbiamo visto nel recente parere del Comitato etico regionale delle Marche (29 novembre 2021), a proposito della vicenda di «Mario»[20]. Il Comitato afferma che il paziente non è tenuto in vita da trattamenti abitualmente considerati come di sostegno vitale (ventilazione, idratazione e nutrizione artificiali), ma da dispositivi e manovre che «svolgono un ruolo sussidiario» (come pacemaker cardiaco, catetere vescicale ed evacuazione manuale). Però la loro interruzione potrebbe procurare complicanze tali da condurre al decesso, a meno di interventi invasivi e fonte di ulteriori sofferenze. Il Comitato conclude che le condizioni poste dalla sentenza n. 242/2019 sono soddisfatte.
L’esempio costituisce un caso particolare di un fenomeno generale, spesso indicato come «pendio scivoloso»: si parte considerando casi eccezionali e si includono poi situazioni sempre più diffuse e frequenti. È del resto quanto ci insegnano le esperienze di Belgio e Olanda[21]. Sul valore dell’argomento del «pendio scivoloso», nelle sue diverse versioni, le opinioni divergono. Chi ne contesta la validità afferma che lo sbandamento può essere evitato se si pongono condizioni precise e adeguati mezzi di verifica[22]. Tuttavia, l’esperienza dei Paesi in cui l’assistenza alla morte volontaria è legalmente consentita ci sembra attestare slittamenti dovuti a una serie di fattori culturali tra loro collegati, di cui fanno parte linguaggio, legislazioni, pratiche ed emozioni.
Anche sul tema del consenso avviene qualcosa di simile, come tra poco vedremo. Ma per concludere sulla questione dei trattamenti di sostegno vitale, un emendamento per meglio qualificarli, anche se poco accettabile da chi sostiene il referendum, potrebbe essere, a giudizio di chi scrive, quello di aggiungere che la loro sospensione condurrebbe al decesso «in modo diretto e in tempi brevi».
Consenso e autonomia
L’attualità del consenso impedisce di procedere quando le volontà sono espresse in anticipo o in condizioni di competenza decisionale compromessa. Per questo essa garantisce, almeno in teoria, una distinzione tra assistenza al suicidio ed eutanasia, benché tale distinzione non sia facile da mantenere nella pratica[23]. Il titolo stesso della PdL lascia intravedere questo offuscamento: con «morte volontaria medicalmente assistita» si designa spesso un insieme di procedure che include entrambi i casi, ora per mancanza di precisione, ora per un uso equivoco dei termini[24]. L’impiego di un’espressione come «assistenza al suicidio» potrebbe evitare l’ambivalenza.
Ma la questione del consenso rinvia a un nodo più profondo sulle diverse interpretazioni della libertà. Da una parte, c’è chi enfatizza l’autonomia, sottolineando l’indipendenza dell’individuo autosufficiente. È una prospettiva che ha avuto l’importante funzione storica di tutelare la sfera personale da intrusioni di molteplici forme di potere. Dall’altra parte, si fa notare che il monopolio dell’autodeterminazione conduce a una comprensione riduttiva delle relazioni interpersonali e della complessità del soggetto umano. Prevale allora una logica contrattualista, configurata sul modello dei beni materiali, per cui un accordo è sottoscritto o rescisso calcolando costi e benefici.
Relazioni, fiducia e interdipendenza
La relazione con gli altri, però, non si aggiunge a un soggetto già previamente stabilito, come avviene per il contratto. La persona è piuttosto costituita dalle relazioni. A partire dal nostro essere nati, diveniamo consapevoli del ruolo dell’iniziativa di altri da cui la vita è ricevuta, momento originario indisponibile in cui si radica e prende senso ogni ulteriore discorso sulla disponibilità della vita. Il consenso che prestiamo all’altro non è anzitutto «informato»: non è basato sulla conoscenza, ma sulla fiducia, atteggiamento fondamentale verso cose, persone, istituzioni, senza il quale non è possibile accedere al senso che orienta l’esistenza e l’agire[25]. Siamo quindi fin dall’inizio inseriti in un contesto di relazioni che ci rende solidali gli uni con gli altri: la nostra identità personale è strutturalmente relazionale.
La libertà umana, per esercitarsi correttamente, deve tener conto delle condizioni che le hanno consentito di emergere, e assumerle nel suo operare: in quanto preceduta da altri, è responsabile di fronte a loro[26]. Pertanto la vita umana non è riducibile solamente a oggetto su cui decidere nella sfera privata e individuale, come se non avesse alcuna ricaduta sugli altri. Accentuare univocamente l’autodeterminazione porta a sottostimare la reciproca influenza che si realizza attraverso la cultura condivisa e le circostanze concrete: richieste apparentemente libere sono in realtà frutto di un’ingiunzione sociale, di cui la spinta economica è parte rilevante. «Difendimi da quello che voglio», scrive il filosofo coreano Han in esergo a un suo libro[27]. Il tema del consenso è quindi molto delicato.
Ma c’è di più. L’esperienza dei Paesi in cui è consentita la morte (medicalmente) assistita mostra che la platea delle persone ammesse tende a dilatarsi: ai pazienti adulti competenti si aggiungono pazienti in cui la capacità decisionale è compromessa, talvolta gravemente[28]. Sono inoltre cresciuti i casi di eutanasia involontaria e di sedazione palliativa profonda senza consenso[29]. Assistiamo quindi a un esito contradditorio: in nome dell’autodeterminazione si arriva a comprimere l’esercizio effettivo della libertà, soprattutto per coloro che sono più vulnerabili; lo spazio dell’autonomia, di cui il consenso vorrebbe essere espressione, viene gradualmente eroso[30].
Opportunità dell’obiezione di coscienza
La possibilità dell’obiezione di coscienza non sembra comparire nella sentenza n. 242/2019, in quanto la scelta di prestare assistenza al suicidio è affidata alla coscienza del singolo medico. Al Servizio sanitario nazionale (Ssn) sono attribuiti solo compiti di verifica delle condizioni e delle procedure, cioè una funzione di garanzia, non un coinvolgimento diretto. La previsione dell’obiezione di coscienza non si rende quindi necessaria, evitando così di introdurre una tensione con gli intenti del Ssn, orientato «alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali» (L. n. 833/1978, art. 1).
I podcast de “La Civiltà Cattolica” | ARTE, TRA PASSATO E PRESENTE
Le opere d’arte possono rappresentare ancora uno stimolo per una riflessione sulle tematiche di oggi? Un viaggio in 10 episodi tra le opere di alcuni dei più grandi artisti della storia passata e contemporanea.
Tuttavia, questa soluzione conduce verso modelli simili a quello vigente in Svizzera, dove l’assistenza e l’evento stesso del morire vengono «privatizzati». Utilizziamo qui il termine in tutte le sue accezioni: appoggiarsi a imprese private, anche commerciali; far scomparire l’esperienza del morire dalla sfera pubblica; privare il paziente della rete di relazioni che tessono la convivenza sociale e sostengono nei momenti di crisi. Uno scenario che la legge intende scongiurare, prevedendo che la morte possa avvenire anche in una struttura ospedaliera (art. 5.5).
Questo però può generare negli operatori sanitari conflitti di coscienza sulla convenienza di inserirsi nel processo. Va garantita dunque l’obiezione con la quale l’operatore sanitario è esonerato «dal compimento delle procedure e delle attività specificamente dirette al suicidio e non dall’assistenza antecedente all’intervento» (art. 5bis.3). Verrebbe così, da una parte, tutelato l’operatore sanitario e, dall’altra, consentito a chi si pone la domanda sul suicidio di incontrare una pluralità di voci nel percorso in cui si forma il proprio giudizio.
Importanza delle cure palliative
Nella PdL sono più volte citate le cure palliative. Anzitutto si richiede opportunamente che il malato vi sia coinvolto, come presupposto inderogabile per la richiesta (art. 3.1): sarebbe incongruo mettere tra le condizioni dolore e sofferenza intollerabili senza prima ricorrere ai mezzi disponibili per alleviarli. Rimane tuttavia meno chiara l’ultima parte dell’articolo, in cui si aggiunge che devono essere «esplicitamente rifiutate».
Se da una parte, infatti, si capisce l’intento di tenere distinte assistenza al suicidio e cure palliative, perché esse «non intendono né affrettare né posporre la morte»[31], dall’altra sembra difficile che siano state rifiutate cure il cui intento è di lenire il dolore anche quando diviene «totale», cioè quando arriva a coinvolgere tutte le dimensioni della persona nelle sue diverse esigenze, fisiche, emotive e spirituali[32]. Allo stesso tempo, non sarebbe opportuno accentuare più la possibilità di escludere le cure palliative (cfr art. 5.3) che il diritto e la convenienza di accedervi.
Comitati di valutazione clinica
Sugli organismi deputati alla verifica delle condizioni cliniche richieste, la legge diverge dalla sentenza n. 242/2019. Se infatti la Corte attribuiva tale compito a Comitati etici territoriali, nell’art. 6 della PdL si parla di Comitati per la valutazione clinica. In effetti, non pare questo il compito di un comitato etico, anche a prescindere dal fatto che attualmente quelli territoriali sono per lo più dedicati all’esame dei protocolli per la sperimentazione.
Qui si tratta di esprimere un giudizio tecnico di conformità tra le condizioni previste dalla legge e la concreta situazione clinica del paziente. Il giudizio è quindi più di tipo tecnico che propriamente etico.
Una legge «imperfetta» accettabile?
Non c’è dubbio che la legge in discussione, pur non trattando di eutanasia, diverga dalle posizioni sulla illiceità dell’assistenza al suicidio che il Magistero della Chiesa ha ribadito anche in recenti documenti[33]. La valutazione di una legge dello Stato esige di considerare un insieme complesso di elementi in ordine al bene comune, come ricorda papa Francesco: «In seno alle società democratiche, argomenti delicati come questi vanno affrontati con pacatezza: in modo serio e riflessivo, e ben disposti a trovare soluzioni – anche normative – il più possibile condivise. Da una parte, infatti, occorre tenere conto della diversità delle visioni del mondo, delle convinzioni etiche e delle appartenenze religiose, in un clima di reciproco ascolto e accoglienza. D’altra parte, lo Stato non può rinunciare a tutelare tutti i soggetti coinvolti, difendendo la fondamentale uguaglianza per cui ciascuno è riconosciuto dal diritto come essere umano che vive insieme agli altri in società»[34].
La domanda che si pone è, in estrema sintesi, se di questa PdL occorra dare una valutazione complessivamente negativa, con il rischio di favorire la liberalizzazione referendaria dell’omicidio del consenziente, oppure si possa cercare di renderla meno problematica modificandone i termini più dannosi. Tale tolleranza sarebbe motivata dalla funzione di argine di fronte a un eventuale danno più grave. Il principio tradizionale cui si potrebbe ricorrere è quello delle «leggi imperfette», impiegato dal Magistero anche a proposito dell’aborto procurato. Il criterio non sarebbe qui spendibile in modo automatico, perché siamo di fronte più a rischi che a certezze: non si tratta qui di migliorare una legge più permissiva già vigente[35]. Eppure, in questo contesto, l’omissione di un intervento rischia fortemente di facilitare un esito più negativo[36]. Per chi si trova in Parlamento, poi, occorre tener conto che, per un verso, sostenere questa legge corrisponde non a operare il male regolamentato dalla norma giuridica, ma purtroppo a lasciare ai cittadini la possibilità di compierlo. Per altro verso, le condizioni culturali a livello internazionale spingono con forza nella direzione di scenari eticamente più problematici da presidiare con sapiente tenacia.
Infine, per la situazione del Paese e il richiamo della Corte costituzionale al Parlamento, ci sembra importante che si arrivi a produrre una legge. La latitanza del legislatore o il naufragio della PdL assesterebbero un ulteriore colpo alla credibilità delle istituzioni, in un momento già critico. Pur nella concomitanza di valori difficili da conciliare, ci pare che non sia auspicabile sfuggire al peso della decisione affossando la legge. Diverse forze politiche si muovono in questo senso, benché con opposte motivazioni: chi per sgombrare la via verso il referendum e agevolare la vittoria del «sì», chi per rinviare sine die la discussione su una tematica spinosa. Nell’attuale situazione culturale e sociale, sembra a chi scrive da non escludersi che il sostegno a questa PdL non contrasti con un responsabile perseguimento del bene comune possibile.
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THE PARLIAMENTARY DISCUSSION ON “ASSISTED SUICIDE”
In the wake of the Constitutional Court’s ruling, the proposed law on the end of life does not exclude the law regarding assisted suicide, except under certain particular conditions. While distancing itself from the positions of the Magisterium on the subject, the question arises as to whether it is acceptable to support it. In consideration of the request made by the Court to Parliament to regulate the matter, the pressure raised by the referendum on the consensual homicide, and the increasing amount of approval of euthanasia in various countries, the article proposes not to discard support for the proposed law. With some desirable changes, there is a way to responsibly promote the protection of life and the common good possible.
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[1]. Cfr D. Callahan, «Reason, Self-determination, and Physician-Assisted Suicide», in K. Foley – H. Hendin (edd.), The Case against Assisted Suicide: For the Right to End-of-Life Care, Baltimore – London, Johns Hopkins University Press, 2002, 52-68.
[2]. Cfr W. Ricciardi, Sanità pubblica. Scienza e politica per la salute dei cittadini, Milano, Vita e Pensiero, 2021, in particolare 138-145.
[3]. Cfr www.iss.it/one-health
[4]. Cfr Á. Lobo Arranz, «Eutanasia, l’altra ondata che investe l’Europa», in Civ. Catt. 2021 IV 157-168.
[5]. Cfr http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2_A.18PDL0167820.pdf
[6]. Per un commento, cfr C. Casalone, «Diritto sulla vita e valore della vita. Prospettiva etico-teologica», in Verduci V. (ed.), Il diritto sulla vita. Testamento biologico, autodeterminazione e dignità della persona, Pisa, Pacini Giuridica, 2018, 37-54.
[7]. Cfr C. Casalone, «Vivere il morire con umanità e solidarietà», in Civ. Catt. 2017 IV 533-545.
[8]. Cfr D. P. Sulmasy, «Killing and Allowing to Die: Another Look», in Journal of Law, Medicine & Ethics 26 (1998/1) 55-64; P. Requena Meana, Dottore, non faccia tutto il possibile! Dalla limitazione alla prudenza terapeutica, Roma, Società Editrice Universo, 2021.
[9] . Cfr l’indagine dell’Associazione VIDAS (www.vidas.it/rassegna-stampa/biotestamento-una-ricerca-nazionale).
[10]. Cfr P. M. Cattorini, Suicidio? Un dibattito teologico, Torino, Claudiana, 2021, 100.
[11]. Cfr L. Scaraffia – F. Cancelli, Nella morte a occhi aperti. Cattolici, laici e conflitto dei valori, Brescia, Morcelliana-Scholé, 2021, 181-192.
[12]. Il paziente dipendeva pure da un ausilio esterno per la respirazione, anche se in modo non continuativo, per l’alimentazione e per l’evacuazione.
[13]. Cfr F. Occhetta, «Il suicidio assistito: un nodo politico da sciogliere», in Civ. Catt. 2019 IV 243-252.
[14]. Per una sintesi in inglese, cfr www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-012.html
[15]. Le firme raccolte sono state più di un milione e 200.000, di cui più di 300.000 online.
[16]. Cfr V. Maglione – B. L. Mazzei, «Fine vita: la stretta tra Parlamento e referendum», in Il Sole 24 Ore (cfr www.ilsole24ore.com), 17 dicembre 2021.
[17]. Cfr A. Picariello, «Eutanasia, si rischia la deriva», in Avvenire, 3 dicembre 2021, 10.
[18]. Notiamo che anche la legge belga riconosce un diritto non al suicidio assistito (che peraltro la legislazione regolamenta nella stessa modalità dell’eutanasia), ma a richiederlo; tuttavia dopo vent’anni se ne parla abitualmente come di un diritto (cfr E. Montero, «The Belgian Experience of Euthanasia Since Its Legal Implementation in 2002», in D. A. Jones – Ch. Gastmans – C. MacKellar [edd.], Euthanasia and Assisted Suicide. Lessons from Belgium, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, 37 s).
[19]. Cfr K. Raus – B. Vanderhaegen – S. Sterckx, «Euthanasia in Belgium: Shortcomings of the Law and Its Application and of the Monitoring Practice», in The Journal of Medicine and Philosophy 46 (2021) 89.
[20]. Il paziente (così chiamato per motivi di privacy), tetraplegico da 10 anni per un incidente stradale, ha chiesto di essere aiutato a suicidarsi, avvalendosi della sentenza n. 242/2019 (cfr www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=100262).
[21]. Cfr E. Montero, «The Belgian Experience of Euthanasia…», cit., 46 s.
[22]. Cfr G. Fornero, Indisponibilità e disponibilità della vita. Una difesa filosofico-giuridica del suicidio assistito e dell’eutanasia volontaria, Torino, UTET, 2020, 499-538.
[23]. Cfr P. Friesen, «Medically Assisted Dying and Suicide. How Are They Different, and How Are They Similar?», in Hastings Center Report 50 (2020/1) 32-43.
[24]. Cfr J. Keown, Euthanasia, Ethics and Public Policy. An Argument against Legalisation, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, 7-21; D. Callahan, «Organized Obfuscation: Advocacy for Physician-Assisted Suicide», in Hastings Center Report 38 (2008/5) 30-32.
[25]. Cfr M. Hunyadi, Au début est la confiance, Larmont, Le Bord de l’eau, 2020, 11.
[26]. Cfr M. Chiodi – M. Reichlin, Morale della vita. Bioetica in prospettiva filosofica e teologica, Brescia, Queriniana, 2017, 203-216.
[27]. Cfr B.-C. Han, Psicopolitica. Il neoliberismo e le nuove tecniche del potere, Milano, nottetempo, 2016.
[28]. In Belgio, dal 2014 vi possono accedere i minori giudicati «capaci di discernimento», indipendentemente dall’età (cfr S. Van Gool – J. de Lepeleire, «Euthanasia in Children. Keep Asking the Right Questions», in A. D. Jones – Ch. Gastmans – C. MacKellar (edd.), Euthanasia and Assisted Suicide…, cit., 173-187).
[29]. Cfr D. A. Jones – Ch. Gastmans – C. MacKellar (edd.), Euthanasia and Assisted Suicide…, cit., 279-283.
[30]. Cfr M.-J. Thiel, «Devoir mourir au nom de son autonomie?», in La Croix (www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats), 6 marzo 2017.
[31]. Worldwide Hospice Palliative Care Alliance – World Health Organization, Global Atlas of Palliative Care, 2020, 13.
[32]. Cfr A. Turriziani – G. Zaninetta, Il mondo delle cure palliative, Bologna, Esculapio, 2018, 329-332.
[33]. Cfr Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera Samaritanus bonus. Sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita, 22 settembre 2020; Ufficio Nazionale per la pastorale della salute della Cei, Alla sera della vita. Riflessioni sulla fase terminale della vita terrena, Savona, Romani, 2020.
[34]. Francesco, Messaggio ai partecipanti al Meeting regionale europeo della «World Medical Association» sulle questioni del «fine vita», 16 novembre 2017, in www.vatican.va
[35]. Cfr L. Eusebi, «Introduzione. Etica e diritto nella società pluralista», in Id. (ed.), Il problema delle «leggi imperfette». Etica della partecipazione all’attività legislativa democratica, Brescia, Morcelliana, 2017, 17 s.
[36]. Cfr ivi, 19. Così si esprime M. Faggioni: L’«iniziativa può diventare urgente quando si prevede che su quel tema ci sarà una proposta di legge molto meno rispettosa di alcuni valori fondamentali o francamente ingiusta» (M. Faggioni, «Il teorema della legge imperfetta e il principio del male minore», in L. Eusebi [ed.], Il problema delle «leggi imperfette»…, cit., 99). L’urgenza nel nostro caso è determinata dall’imminente referendum.
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