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Attualità

Pandemia e libertà di culto

Antonio Spadaro

16 Maggio 2020

Quaderno 4078

Al tempo della pandemia da Covid-19 i fedeli delle varie religioni si sono trovati a vivere una situazione inedita. In particolare, i credenti delle religioni monoteiste non hanno potuto celebrare con le proprie comunità di appartenenza, in maniera ordinaria, le grandi feste che sono tutte cadute in aprile: la Pasqua ebraica, quella cattolica, quella ortodossa e il Ramadan.

La ragione è nell’impedimento a riunirsi a causa delle norme stabilite dai governi di molti Paesi in tutto il mondo per rallentare la diffusione di un virus altamente contagioso. La proibizione delle celebrazioni nei luoghi di culto è solo un esempio delle restrizioni di vasta portata all’esercizio di molti diritti umani e libertà civili in tutto il mondo, determinate dallo sforzo di far sì che la distanza fisica prevenga efficacemente le infezioni. Dopo la caduta del Muro di Berlino, non si ricorda in Europa una simile restrizione della libertà religiosa o di altri diritti fondamentali, che sono la spina dorsale della nostra democrazia e dello Stato di diritto. Tante voci si sono levate come se in alcuni Paesi si fosse messa in discussione la libertà di culto. Che cosa pensare di quanto è accaduto, dunque?

Per una valutazione adeguata occorre comprendere che per l’umanità la sfida che stiamo vivendo è davvero seria. Abbiamo assistito – in mancanza di un vaccino e di cure adeguate – allo sconvolgimento dei sistemi sanitari nazionali in tutto il mondo. I focolai pandemici hanno provocato il contagio e la morte. Limitare severamente il contatto fisico tra le persone si è rivelato l’unico rimedio efficace, riducendo al minimo tutte le attività non essenziali: commerciali, culturali e sportive, raduni e celebrazioni private. Tutto questo ha significato una certa limitazione dei diritti fondamentali sanciti dal diritto nazionale, internazionale ed europeo. Tra questi, il diritto alla libertà di religione o di credo, che infatti comprende la libertà di ogni persona di manifestare, anche in comunità e in pubblico, la propria religione o il proprio credo, nel culto, nell’insegnamento, nella pratica e nell’osservanza. Le modalità proprie di una celebrazione liturgica – che richiede gesti, contatto, prossimità, che non è detto siano compatibili con i protocolli di sicurezza – non sono immuni, come ogni attività umana, dai meccanismi di trasmissione del contagio. Inoltre, una cosa è visitare individualmente un museo o una libreria, altra cosa è partecipare a una liturgia comunitaria: ogni paragone tra le due attività è improprio.

* * *

Se alcuni diritti fondamentali come la libertà di coscienza o di espressione non dipendono dal contatto sociale, altri invece – come la libertà di religione o di credo, e la libertà di associazione – sono diritti strettamente legati alla comunità e alla libertà di riunione. Proprio questi sono quindi particolarmente influenzati dalle misure attuali di lockdown.

La salute pubblica è menzionata specificamente dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo come uno dei rarissimi motivi per limitare la libertà di religione o di credo (articolo 9). Alcuni Stati hanno dichiarato emergenze nazionali, che consentono anche alcune restrizioni dei diritti fondamentali ai sensi della Convenzione. Quindi, le attuali restrizioni sono legali e accettabili dal punto di vista dei diritti umani. Consideriamo che la protezione dei deboli e dei vulnerabili è un valore molto elevato anche dal punto di vista religioso, e quindi deve essere bilanciata con il bisogno di comunità e di aggregazione. I provvedimenti sono volti a salvaguardare la vita umana, sia dei credenti che degli altri membri della società. Dunque, è importante riconoscere che il divieto delle assemblee, comprese le celebrazioni religiose, non deve normalmente essere inteso come discriminazione religiosa o addirittura persecuzione.

Tuttavia, tutte le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base giuridica, essere necessarie, adeguate, ragionevoli e generalmente proporzionate in relazione allo scopo che servono e al diritto che limitano. La minaccia del Covid-19, per quanto grave, non esonera governi e parlamenti da questi requisiti. Le voci della comunità giuridica e di diverse comunità religiose si sono chieste se tutte le misure del lockdown siano proporzionate. D’altra parte, l’urgenza e il pericolo hanno richiesto ai governi di prendere decisioni molto serie e di vasta portata con brevissimo preavviso, ponendo sulle loro spalle un carico enorme in termini di responsabilità. È il caso per l’Italia dei «Decreti del Presidente del Consiglio» (Dpcm), atti amministrativi che non hanno forza di legge e che servono per dare attuazione a norme o varare regolamenti.

La società, portatrice di diritti fondamentali, deve dunque essere consapevole che le attuali restrizioni servono principalmente all’imperativo morale di proteggere le vite umane e non sono utilizzate per altri scopi politici, tranne in pochi deplorevoli casi. Se negli Stati democratici è sempre necessario mettere in discussione e controllare da vicino le azioni del governo, soprattutto quando limitano i diritti fondamentali, questo non ci sembra il momento per invocare una malintesa «disobbedienza civile».

Tenendo presente che la dignità umana è più della vita umana e che gli esseri umani hanno bisogno di contatti sociali, i cittadini possono avere comunque dubbi sulla legalità delle misure adottate. Alcune di esse pongono chiaramente la questione se siano adeguate e proporzionate. In tali casi esiste ed è sempre legittimo e appropriato approfondire per valutare e, se è necessario, correggere le misure in questione. Ciò corrisponde all’esercizio di un altro diritto fondamentale: quello della tutela giuridica.

Ma è chiaro che, generalmente parlando, occorre esercitare pazienza e buona volontà, seguendo con rea­lismo le norme volte a proteggere gli altri dalle infezioni. Sottovalutare le indicazioni dell’autorità sanitaria significherebbe essere irresponsabili. È invece fondamentale che siano messe a disposizione dai governi misure ad hoc che permettano ai fedeli di partecipare al culto in condizioni di sicurezza sulla base dell’evoluzione della curva epidemiologica. Non si devono assolutamente trascurare le esigenze spirituali delle comunità religiose che, con i loro valori, contribuiscono a garantire la tenuta e la coesione sociale.

In particolare, in Italia, dal 18 maggio nelle chiese cattoliche riprendono le celebrazioni liturgiche con il popolo nel rispetto delle normative sanitarie. La decisione è frutto di un Protocollo sottoscritto dal presidente del Consiglio, il presidente della Conferenza episcopale italiana e il ministro degli Interni. Analoghi impegni sono stati assunti con le altre Confessioni religiose. Per ciò che riguarda le Chiese cristiane, è sempre importante considerare che il culto e l’azione pastorale sono pure vissute, come possibile, anche in condizione di lockdown. La Chiesa, se davvero è tale, non è mai «chiusa».

***

THE PANDEMIC AND FREEDOM OF WORSHIP

At the time of Covid-19, and determined by the effort to ensure that physical distance effectively prevents infection, the prohibition of any celebrations in places of worship is only one example of the far-reaching restrictions on the exercise of many human rights and civil liberties throughout the world. The current restrictions are legal and acceptable and should not normally be understood as religious discrimination or even persecution. Prudence remains essential, provided that the spiritual needs of religious communities are not overlooked and their spiritual values help to ensure social resilience and cohesion.

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Pandemia e libertà di culto

Antonio Spadaro

Sottosegretario del Dicastero Vaticano per la Cultura e l’Educazione. Scrittore emerito de La Civiltà Cattolica.


16 Maggio 2020

Quaderno 4078

  • pag. 362 - 364
  • Anno 2020
  • Volume II

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Covid-19 Diritti Libertà Politica Vita della chiesa

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