La Corte di Cassazione, con la sentenza del 21 maggio 2003, afferma che lo Stato italiano, in forza dell’art. 11 del Trattato del Laterano, ha conservato la propria sovranità nell’ordine temporale, «in particolare non subendo limiti all’esercizio della giurisdizione penale per fatti illeciti i cui eventi si verifichino in territorio italiano» in conseguenza di azioni compiute nel territorio vaticano. L’articolo sintetizza la sentenza di primo grado che ha dato luogo al ricorso per Cassazione e sostiene che, in forza dell’art. 6 del Trattato e della Legge 13 giugno 1952, n. 680, viene riconosciuta l’immunità dalla giurisdizione agli atti compiuti nel territorio di Santa Maria di Galeria, ove sono posti gli impianti della Radio Vaticana. D’altro canto, i problemi sorti rientrano nella competenza della Commissione bilaterale Italia-Santa Sede, che ha già compiuto un ottimo lavoro.
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LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULLA RADIO VATICANA
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