Un recente documento del Pontificio Consiglio per i testi legislativi ha fornito chiarimenti circa l’atto formale di defezione dalla Chiesa cattolica, previsto dal Codice di diritto canonico del 1983. Esso consiste in un atto libero di distacco dalla Chiesa, comunicato in forma scritta all’autorità ecclesiastica, da questa valutato — con la qualifica di apostasia, eresia o scisma — e comunicato con la dichiarazione delle conseguenze: scomunica e annotazione nel registro dei battezzati. Si tratta però di una pena non punitiva ma medicinale, a cui deve unirsi l’azione pastorale per il recupero e il ritorno dell’interessato. L’Autore insegna nella Facoltà di Diritto canonico alla Pontificia Università Gregoriana (Roma).
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L’ATTO DI DEFEZIONE DALLA CHIESA
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