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L’articolo esamina due interventi di Pio XII che hanno valore di fonte per il Vaticano II.
Il primo è il discorso del 2 novembre 1954, in cui indicò la distinzione tra il sacerdozio ministeriale e il sacerdozio comune come una differenza non di «grado», ma di «essenza»; questa stessa formulazione è stata inserita nella Lumen gentium.
Il secondo è la costituzione apostolica Consecrationis episcopalis in cui Pio XII stabilisce che nella consacrazione episcopale non soltanto il vescovo presidente ma anche gli altri due sono conconsacranti. Appellandosi poi a questo documento, Pio XII nel discorso del 22 settembre 1956 applicò anche alla concelebrazione eucaristica la necessità che tutti i ministri pronuncino le parole della consacrazione.