L’articolo affronta il problema della disponibilità del proprio corpo e di quello altrui, in relazione allo sviluppo delle biotecnologie. Si precisa anzitutto che il diritto di «disponibilità» e di «rappresentazione» riguarda i beni materiali e non la persona propria o altrui. La legge infatti riconosce ogni individuo, in quanto persona, come «soggetto di diritto», che non può essere oggetto di decisioni altrui. Il principio vale anche, ad esempio, in materia di testamento biologico, per le decisioni proprie, che possono essere cambiate di fronte a una situazione mutata. L’Autore insegna nella Facoltà di Diritto canonico dell’Università Gregoriana (Roma).
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CORPOREITÀ E DIRITTO PRIVATO
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