Dall’inizio del XXI secolo, diverse nazioni africane sono state teatro di revisioni costituzionali sostanziali, spesso presentate come aggiustamenti di ordine tecnico o progressi democratici. Tuttavia queste riforme nascondono una tensione sottostante tra legalità formale e legittimità politica. L’estensione del mandato di alcuni dirigenti politici oltre i limiti inizialmente stabiliti tende a trasformare la Costituzione in uno strumento malleabile, allontanandola potenzialmente dalla sua funzione primaria di limitare il potere e garantire i diritti fondamentali.
Questo fenomeno pone una serie di interrogativi sulla resilienza delle istituzioni, sul ruolo del diritto all’interno delle dinamiche politiche africane e sui rapporti tra potere, popolazione e norme giuridiche. Al di là di una semplice discussione di ordine giuridico, le modifiche costituzionali in Africa riflettono questioni legate alla governance, alla giustizia sociale e alla sovranità popolare.
Quadro teorico e giuridico
Il costituzionalismo moderno si fonda su un principio cardine, ossia che il potere politico non può essere di natura assoluta, ma deve essere determinato da una norma suprema, cioè la Costituzione, che regola il funzionamento delle istituzioni, assicura la tutela dei diritti fondamentali e definisce la separazione dei poteri. Questo concetto esclude qualsiasi deriva autoritaria o personalizzazione del potere. È in questa prospettiva che Guy Carcassonne (1951-2013), che è stato professore di Diritto pubblico all’Université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense, e Marc Guillaume (1964-), nominato prefetto di Parigi nel 2020, sottolineano la funzione regolatrice del testo fondamentale, quando affermano che «la Costituzione è innanzitutto uno strumento di limitazione del potere, non di esaltazione dello stesso»[1]. Essi ricordano che la Costituzione non è solo uno strumento di ripartizione delle competenze tra gli organi statali, ma costituisce anche un limite al loro esercizio. Questa nozione è alla base del costituzionalismo liberale, figlio dell’Illuminismo e della Rivoluzione francese.
La separazione dei poteri – esecutivo, legislativo e giudiziario – rappresenta uno dei fondamenti del costituzionalismo. Carcassonne e Guillaume sottolineano che questa distinzione non è mai totale, ma deve essere sufficientemente esplicita, in modo da impedire l’accentramento delle funzioni nelle mani di un unico attore. Sostengono che «la separazione dei poteri è un principio di equilibrio, non di frammentazione»[2]. Precisano inoltre che la Costituzione dovrebbe integrare meccanismi di controllo reciproco, quali il diritto di veto, la responsabilità politica e il controllo di legittimità costituzionale, al fine di garantire la salvaguardia delle libertà civili. Andando oltre l’adozione formale di testi scritti (dispositivi istituzionali), il costituzionalismo si fonda sul riconoscimento di diritti fondamentali che vengono
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