La riforma dell’ordinamento giudiziario – la cosiddetta «Riforma Nordio» –, approvata dal Parlamento nell’ottobre 2025, non è solo una questione per addetti ai lavori. Essa tocca uno dei punti centrali della democrazia italiana: come viene amministrata la giustizia e chi garantisce che il processo sia davvero «giusto» per il cittadino. Il passaggio al vaglio dei cittadini nella primavera del 2026 segna un bivio tra due visioni diverse dello Stato: una che punta sulla netta separazione tra chi accusa (il pubblico ministero) e chi giudica, e l’altra che difende l’attuale quadro ordinamentale unitario della magistratura.
In questo scenario, il dibattito si divide tra chi scorge nella riforma l’attuazione definitiva del «giusto processo» e chi vi intravede, invece, un rischio di isolamento e indebolimento della magistratura. Al centro di questa transizione si staglia la figura del Presidente della Repubblica, il cui ruolo di garante subirà una metamorfosi operativa di estrema complessità, se la riforma sarà confermata nel referendum del 22 e 23 marzo 2026.
La riforma agisce su tre direttrici fondamentali: la divisione netta tra chi accusa e chi giudica (separazione delle carriere), lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura (l’organo di governo dei magistrati, noto come CSM) e l’istituzione di un tribunale speciale per gli errori dei magistrati (Alta Corte disciplinare). Sostituendo l’attuale articolo 104 della Costituzione, la nuova legge punta a rendere definitiva la distinzione tra i giudici e i pubblici ministeri fin dal momento del concorso pubblico. In questo modo, passare da un ruolo all’altro non sarebbe più una scelta regolata, ma diventerebbe un’impossibilità stabilita dalla Costituzione. Oggi esiste un unico organo di governo, il CSM, presieduto dal Capo dello Stato, che ha il compito di garantire che tutti i magistrati siano autonomi e indipendenti come un corpo solo. Con la riforma, invece, nascerebbero due organismi distinti: il CSM per i giudici e il CSM per i pubblici ministeri.
L’architettura della riforma. Organi istituzionali e visione di insieme
La vera novità della riforma, tuttavia, riguarda il modo in cui è prevista la scelta dei magistrati che siederanno in questi due organi di governo, ovvero i due CSM: non più tramite elezioni, ma mediante sorteggio. Questa scelta nasce da una critica severa al cosiddetto «correntismo», cioè la tendenza dei magistrati a dividersi in gruppi di potere interno, che hanno spesso influenzato la gestione delle carriere, e delle nomine. Sostituire il voto con il sorteggio è un tentativo di liberare l’autogoverno della magistratura dalla politica
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